Le imprese del settore commerciale, autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici (profumerie, farmacie, parafarmacie e simili, sia come esercizi di vicinato che come medie o grandi strutture di vendita) possono esercitare l’attività di estetista a condizione di rispettare il regolamento comunale.

Disciplina dell’attività di estetista in parafarmaciaestetica in farmacia e parafarmacia

La possibilità di esercizio dell’attività di estetica all’interno delle farmacie e delle parafarmacie non rappresenta una novità, in quanto già prevista nell’ambito della Legge 1/90 che reca, al comma 2 dell’art.7 “Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all’articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall’articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane”.

Per tali imprese, quindi, proprio in quanto appartenenti al settore commerciale, non sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane (altrimenti vi sarebbe l’obbligo di un doppio inquadramento anche ai fini previdenziali e contributivi). Va evidenziato che, in base a tale norma, l’attività commerciale di vendita di cosmetici può essere svolta contestualmente all’attività di estetista (nel rispetto delle condizioni ivi indicate) senza dover rispettare alcun criterio di prevalenza dell’una o dell’altra attività (attivo patrimoniale, volume dei ricavi o altro).

E’ opportuno sottolineare che, anche se la norma prescinde dal criterio della prevalenza, ai fini del mantenimento della qualifica di impresa artigiana, occorre rispettare il requisito della prevalenza del lavoro prestato dall’imprenditore artigiano rispetto al processo produttivo dell’impresa e che, quindi, l’attività di natura commerciale non prevalga rispetto a quella artigiana.

Bene, cominciamo con l’addentrarci insieme nella normativa che regola la creazione di una cabina estetica in farmacia.
Innazitutto è bene sottolineare che per essere autorizzate all’attività di cabina estetica in farmacia, le farmacie devono ottenere l’approvazione di Comuni e Asl competenti.

Deve essere individuata l’estetista in possesso del ciclo completo di studio (3 anni). E’ molto importante verificare la Legge 1/90 con il relativo elenco delle attrezzature utilizzabili dall’estetista ed il decreto 110/11, che è entrato in vigore il 30 luglio 2011, e che ha aggiornato l’elenco delle apparecchiature ad uso estetico.
In particolare, questo decreto ha aperto la strada a nuovi campi di applicazione e investimenti, a servizio delle esigenze del consumatore.
Non vanno poi dimenticate le norme regionali di programmazione ed i regolamenti comunali che prevedono anche i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si svolge l’attività.

Infatti, l’apertura di una cabina estetica in farmacia è subordinata all’autorizzazione da parte del Sindaco, che basa la propria scelta sul parere favorevole del Servizio di I.P. dell’A.S.L. competente per territorio, che avrà a sua volta verificato i requisiti igienici dei locali, l’idoneità delle attrezzature e suppellettili (preferibilmente monouso) e l’osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l’uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

Lo spazio è infatti determinante per capire quale tipo di servizio si può offrire alla propria clientela: su metrature ridotte, sarà possibile creare un Box Cosmetico o un Corner Cosmetico per estetica viso, mentre aumentando la superficie si potrà disporre di una cabina estetica per trattamenti viso e corpo. Infatti, come regolato dalla normativa 1/90: “La superficie deve garantire sicurezza, mobilità e comfort per colei che opera e per colei che riceve il servizio”. I requisiti igienico-sanitari e le caratteristiche dei locali, degli impianti e delle attrezzature sono disciplinate dagli specifici regolamenti comunali.

Requisiti minimi per cabina autorizzata a trattamenti eseguiti da estetista:

TRATTAMENTI VISO

  • dimensioni cabina estetica ridotte;
  • poltrona;
  • specchio con mensole porta materiale e biancheria;
  • lavamani;

TRATTAMENTI VISO-CORPO

  • dimensioni minime in base al numero di postazioni previste;
  • lettino;
  • mobiletto porta biancheria e attrezzatura;
  • lavamani;
  • spogliatoio (con caratteristiche fissate dalla ASL di riferimento);
  • Altezza media 3 m;
  • climatizzazione;
  • luce a basso numero di Kelvin

 

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6 commenti
  1. Sabrina Maserati
    Sabrina Maserati dice:

    Una domanda: la stessa tipologia di cabina estetica e relativa normativa può ritenersi valida anche per un negozio di profumeria?

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    • Chiedilo al Farmacista
      Chiedilo al Farmacista dice:

      Buonasera,
      la normativa riguarda la regolamentazione della cabina estetica e non l’abbinamento con l’attività di parafarmacia. Se ha a disposizione locali idonei allo svolgimento delle attività di estetica, non vedo impedimenti alla sua realizzazione.
      Cordiali saluti

      Rispondi
  2. Lorella
    Lorella dice:

    Buongiorno avrei urgenza di sapere…se la doccia e obbligatoria…la cabina non e all interno della farmacia…ma di fronte la strada …un negozio con tre stanze con lavandino…e 1 stanza adibita anche a studio medico……io svolgo trattamenti ..tutti su lettino…senza doccia..grazie molte

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    • Chiedilo al Farmacista
      Chiedilo al Farmacista dice:

      Buongiorno,
      come riportato nell’articolo, la normativa ha specifica comunale e quindi va definita localmente. Ad ogni modo, in genere, per tutti i trattamenti corpo, a prescindere dal numero e dalla disposizione degli spazi, si necessità della doccia come parte integrante della struttura. E’ pertanto obbligatoria.
      Cordiali saluti

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  3. Lucia
    Lucia dice:

    Salve , vorrei sapere se la cabina estetica all’interno della mia farmacia può rimanere aperta al pubblico a pausa pranzo quando la farmacia è chiusa.

    Rispondi
    • Dott. Francesco Mastro
      Dott. Francesco Mastro dice:

      Gentile Lucia,
      nel momento in cui clienti accedono ai locali adibiti alla parafarmacia, l’esercizio dell’attività non può considerarsi sospeso/in stato di inattività, ma risulterebbe aperta a tutti gli effetti, con i relativi obblighi di legge.
      Cordiali saluti

      Rispondi

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